Dal punto di vista del comfort è una questione puramente soggettiva. Dal punto di vista funzionale la temperatura corretta sarebbe quella che ti consente l’utilizzo senza doverla miscelare con la fredda e generalmente si può indicare intorno ai 45°C. Ricorda che già impostare una temperatura di 40°C invece di 45°C può portare un risparmio di circa 15%..Se vuoi averla a temperatura maggiore è bene comunque impostare un valore minore di 55°C per limitare la formazione di calcare.
Sì. Il fenomeno, particolarmente evidente per le caldaie a condensazione, si manifesta in inverno con temperature esterne basse per effetto della condensazione dei fumi.
E’ opportuno controllare la pressione la pressione ogni 3 mesi quando il riscaldamento è spento e ogni mese con il riscaldamento acceso. Il manometro deve sempre segnare 0,8-1 bar. Se la pressione scende sotto questi valori è necessario ripristinarla (consultare il libretto istruzione alla voce “Ripristino pressione impianto”.
Per rispondere occorre innanzitutto distinguere tra “pulizia” e “prova fumi”.
Per pulizia si intende il controllo e manutenzione dell’impianto termico/caldaia; le modalità e le periodicità della “pulizia” sono fissate, nell’ordine, da:
- Impresa installatrice,
- Fabbricante degli apparecchi/componenti dell’impianto termico (per es. caldaia),
- Norme UNI e CEI.
Per le caldaie Immergas, come indicato sui Libretti istruzioni – nella sezione: “Per il Tecnico” – la manutenzione periodica (“pulizia”) deve essere effettuata almeno una volta l’anno.La manutenzione periodica consente di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche dell’apparecchio, sia in termini di sicurezza che di risparmio energetico.
Per prova fumi si intende il controllo dell’efficienza energetica della caldaia e serve appunto per verificarne il rendimento (ma con la “prova fumi” si possono evidenziare anche anomalie, nel funzionamento del sistema fumario, che possono risultare pericolose).
Sempre secondo la legge nazionale, i controlli di efficienza energetica (comprensivi di “prova fumi” ed elencati negli allegati Allegato F e Allegato G al D.Lgs. 192/05 e successive modifiche), da non confondere con la suddetta manutenzione, devono essere effettuati almeno con cadenze di seguito indicate:
- ogni 4 anni, per caldaie a camera aperta (Tipo B) installate all’esterno, e caldaie a camera stagna (Tipo C) con potenza inferiore a 35 kW;
- ogni 2 anni, per caldaie a camera aperta (Tipo B) con potenza inferiore a 35 kW, installate all’interno, nonché per caldaie sotto i 35 kW installate da più di 8 anni;
- ogni anno, per caldaie/impianti aventi potenza compresa fra 35 kW e 350 kW;
- ogni 6 mesi, per caldaie/impianti aventi potenza superiore a 350 kW.
Importante: da anni i Comuni con più di 40.000 abitanti, e le Province per le restanti parti del territorio (o altri Organismi appositamente designati), sono tenuti ad effettuare gli accertamenti e le ispezioni necessarie per verificare l’osservanza delle norme relative al risparmio energetico nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici.
Questi “Enti di controllo” sono anche tenuti ad informare la popolazione interessata riguardo al sistema di controlli adottato nel proprio territorio (con indicazione dell’eventuale periodicità prevista, a livello locale, per l’autocertificazione degli impianti e relativo pagamento del “bollino”).
I manutentori abilitati sono parte attiva del sistema di controlli, dato che gli Enti preposti chiedono la loro collaborazione per il rilascio del bollino e l’invio dei rapporti di controllo (v. allegati F e G al D.Lgs. 192/05).
N.B. In Lombardia, ad esempio, secondo la legge regionale le manutenzioni periodiche (pulizia) devono essere effettuate conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante, mentre i controlli di efficienza energetica (prova fumi), devono essere effettuati almeno con cadenza biennale per generatori a gas di portata termica inferiore a 35 kW.
Chiedi al tuo CAT Immergas di fiducia quali sono le disposizioni in vigore nel tuo Comune o Provincia!
No, la legge prevede che su tutte le caldaie, indipendentemente dalla tipologia, venga fatta la pulizia e la prova fumi (vedi la risposta al quesito: “Quando devi far fare la pulizia e la prova fumi sulla caldaia a gas?”).
L’impianto termico / caldaia a gas di potenza utile inferiore a 35 kW deve essere corredato da:
- Dichiarazione di conformità, ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (rif. Legge 46/90 e D.M. 37/08), rilasciata dall’installatore abilitato;
- Libretto di Impianto;
- Libretto d’uso e manutenzione della caldaia, fornito dal fabbricante, e la relativa Garanzia Convenzionale Immergas.
N.B. Tali documenti sono elencati anche nel Rapporto di controllo e manutenzione, meglio noto come Allegato G al D.Lgs. 192/05 e s.m.i., che il tuo CAT Immergas di fiducia compila a fine intervento.
Lo scaldabagno a gas, che non fa parte dell’impianto termico, deve essere corredato da:
- Dichiarazione di conformità, ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (rif. Legge 46/90 e D.M. 37/08), rilasciata dall’installatore abilitato;
- Libretto d’uso e manutenzione dello scaldabagno, fornito dal fabbricante, e la relativa Garanzia Convenzionale Immergas.
Devi sapere che gli impianti e gli apparecchi a gas, in generale, devono essere realizzati / installati SOLO da imprese abilitate ai sensi del D.M. 37/08 (norme per la sicurezza degli impianti), in possesso di determinati requisiti tecnico-professionali ed iscritte presso gli appositi Registri della Camera di Commercio.
Il D.M. 37/08 prescrive che ogni impianto realizzato, modificato, etc., deve essere dotato della Dichiarazione di Conformità che ne attesti la sicurezza; l’obbligo vale anche per la “sostituzione di apparecchio a gas installato in modo fisso” (da indicare alla voce “Altro” nella Dichiarazione).
Devi sapere che la scelta della caldaia, anche nel caso di sostituzione, è vincolata a precise disposizioni di legge. Per la legge nazionale sul rendimento energetico negli edifici (v. art. 4 del D.P.R. 59/2009), infatti, nel caso di sostituzione del generatore di calore esistente sono previste due soluzioni:
A. verifica del rendimento globale medio stagionale, che deve risultare superiore al valore previsto dalla legge (ad opera, quindi, del progettista);
B. rispetto delle cosiddette condizioni sufficienti che, se applicate, permettono di soddisfare tutte le disposizioni in tema di uso razionale dell’energia e di evitare il ricorso al calcolo termico. In pratica è richiesto che:
- sia installata una caldaia avente un rendimento utile, al 100% della potenza, almeno pari a 90 + 2·log Pn1;
- siano installati, salvo che ne sia dimostrata la non fattibilità tecnica, almeno:
· una centralina di termoregolazione programmabile in ogni unità immobiliare, e
· dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone, tenendo conto degli apporti di calore solari o comunque gratuiti.La legge, però, tiene conto del fatto che – in casi particolari (e piuttosto comuni) – può non essere possibile adottare caldaie di Tipo C (stagne rispetto all’ambiente di installazione) ad alto rendimento come, ad esempio, i mod. EOLO o ZEUS Superior kW.
Ecco perché, secondo l’art. 4, comma 7 del D.P.R. 59/2009, nei casi di mera sostituzione del generatore – ovvero semplice sostituzione di caldaia – si può derogare dai requisiti di rendimento di cui sopra se:
· sono presenti problemi di sicurezza (ad es. in caso di canne fumarie collettive ramificate, dette C.C.R.),
e, contemporaneamente
· non è possibile scaricare a parete con caldaia ecologica (classe 5° di NOx).
In tali casi, la caldaia deve avere un rendimento utile, al 30% del carico, almeno pari a 85 + 3·log Pn (è possibile, quindi, prevedere nuovamente una caldaia Tipo B, come i ns. modelli NIKE ed AVIO).
La deroga deve, però, essere motivata dall’installatore in una Relazione tecnica2 da allegare alla Dichiarazione di conformità.
[1] Valore corrispondente al limite di rendimento, alla potenza massima, delle caldaie a 3 STELLE secondo il D.P.R. 660/96; la marcatura a stelle è stata poi abrogata dal D.Lgs. 201/2007, attuativo della Direttiva “EUP” 2005/32/CE, ma i valori di rendimento sono rimasti tali.
[2] L’Appendice C della UNI 10845:2000 (scaricabile qui) reca un fac-simile di “Relazione tecnica dei controlli effettuati”.
In caso di sostituzione della caldaia è possibile godere di una delle seguenti detrazioni fiscali (non cumulabili per lo stesso intervento):
Detrazione 36% IRPEF (persone fisiche, enti e soggetti, non titolari di reddito d’impresa), per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente – nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare – da ripartire in 10 anni; in questa detrazione ricadono anche gli interventi finalizzati al risparmio energetico.
Per ottenere la Detrazione 36% occorre installare una caldaia ad “alto rendimento” (che, in condizioni di regime, presenta un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%); anche le apparecchiature di regolazione automatica della temperatura dell’aria all’interno delle singole unità immobiliari o dei singoli ambienti, purché, in quest’ultimo caso, applicati almeno al 70% degli ambienti costituenti l’unità immobiliare, possono beneficiare della detrazione.
N.B. Tutte le caldaie presenti nella Gamma Immergas 2012 sono ad “alto rendimento” (rendimento non inferiore al 90%)!
OPPURE
Detrazione 55% IRPEF (persone fisiche, etc.) o IRES (se soggetti titolari di reddito d’impresa), fino al 31/12/2012; questa detrazione è prevista per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti – con limiti di detrazione pari a 30.000 euro, per caldaie e pompe di calore – da ripartire in 10 anni.
Per ottenere la Detrazione 55% occorre installare:
– una caldaia a condensazione, ad aria o ad acqua, con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, ≥ 93 + 2 log Pn;
– ove tecnicamente compatibile, valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45 °C.
N.B. Le caldaie a condensazione Immergas, presenti nella Gamma 2012, possono fruire della Detrazione 55%.
Agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata e relative pertinenze, oltre alla Detrazione IRPEF (36 o 55%) è possibile applicare anche l’IVA al 10%.
L’art. 7, comma 1, lettera b) della Legge 448/01 e successive modificazioni, infatti, agevola le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto, prestazione d’opera, fornitura con posa in opera o di altri accordi negoziali, comprensive dei beni finiti – ma con limitazioni per i “beni significativi” come le caldaie, alle quali l’IVA agevolata si applica SOLO fino alla concorrenza della differenza tra valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi – e delle materie prime e semilavorate.
ATTENZIONE: l’aliquota del 10% di cui sopra non è applicabile ai beni da impiegare per l’intervento di manutenzione, se questi vengono forniti da un soggetto diverso da quello che esegue la prestazione (installatore abilitato), oppure acquistati direttamente dal committente dei lavori.
In aggiunta alle agevolazioni statali di cui sopra, occorre poi ricordare i Bandi regionali, provinciali o comunali che – saltuariamente – vengono emanati in varie zone d’Italia.
Tali Bandi prevedono, solitamente, l’assegnazione di contributi in conto capitale a cittadini e/o imprese che, avendo fatto domanda ed essendo rientrati in graduatoria, realizzano – ad esempio – interventi di sostituzione dei vecchi generatori di calore con modelli a più alta efficienza energetica.
La Detrazione 36% IRPEF (resa permanente dal 2012 per effetto della Legge 214/11) sulle spese per i lavori di recupero del patrimonio edilizio può essere richiesta da tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato. In particolare possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese, ovvero:
· il proprietario o il nudo proprietario;
· il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
· chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato;
· i soci di cooperative divise e indivise;
· i soci delle società semplici;
· gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
Ha diritto alla Detrazione 36 % anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese, le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
Sono definiti familiari, ai sensi dell’art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado.
La Detrazione 55% – IRPEF o IRES – applicabile alle spese per la riqualificazione energetica degli edifici effettuate entro il 31 dicembre 2012 (per effetto della Legge 214/11), può essere richiesta da:
· persone fisiche, enti e soggetti, non titolari di reddito d’impresa, di cui all’art. 5 del D.P.R. 917/86 (Testo Unico delle imposte sui redditi);
· soggetti titolari di reddito d’impresa
che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti, posseduti o detenuti.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che, analogamente a quanto disposto per la Detrazione 36%:
· possono fruire dell’agevolazione i proprietari, i nudi proprietari, gli usufruttuari o coloro che abbiano la disponibilità del bene in base ad un contratto di locazione, locazione finanziaria o comodato. In riferimento all’esecuzione di interventi su un’abitazione concessa in locazione dall’usufruttuario – persona fisica – la detrazione spetta sia al nudo proprietario che all’inquilino – persone fisiche – in ragione della quota di spese da ciascuno effettivamente sostenuta;
· il beneficio è esteso, per le persone fisiche, anche ad eventuali familiari conviventi (v. sopra) con il possessore o detentore dell’immobile, nel caso in cui sostengano le spese relative all’intervento di riqualificazione energetica su immobili a destinazione abitativa. La convivenza deve essere stabile e deve sussistere fin dall’inizio dei lavori.
La legge nazionale sul risparmio energetico in edilizia (rif. D.P.R. 412/93 e D.P.R. 59/09), in caso di semplice sostituzione del generatore di calore richiede che:
1) sia installata una caldaia avente un rendimento utile, al 100% della potenza, almeno pari a 90 + 2·log Pn (equivale al limite di rendimento, alla potenza massima, delle caldaie a 3 stelle secondo il D.P.R. 660/96; da qui il ricorso alle caldaie Tipo C);
2) siano installati, salvo che ne sia dimostrata la non fattibilità tecnica, almeno:
· una centralina di termoregolazione programmabile in ogni unità immobiliare, pilotata da una o più sonde di misura della temperatura ambiente (il D.P.R. 59/09 fa cenno anche alla possibilità di prevedere anche la sonda esterna) con programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura su almeno due livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore (ad es. CAR o Cronotermostato Immergas),
&
· dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone che, per le loro caratteristiche di uso ed esposizione possano godere, a differenza degli altri ambienti riscaldati, di apporti di calore solari o comunque gratuiti (ad es. valvole termostatiche).
Devi sapere che il monossido di carbonio (CO) è un gas che si forma quando si brucia un combustibile – ad es. legna, gas, gasolio, etc. – in assenza o scarsità di ossigeno; ad alte concentrazioni questo gas, incolore ed inodore, può anche risultare letale.
Bastano, però, pochi accorgimenti per dormire sonni tranquilli.
Secondo la normativa vigente, per evitare la formazione di monossido di carbonio (CO) è importante garantire:
– la presenza di idonee aperture di ventilazione negli ambienti in cui sono installati gli apparecchi a camera aperta (es. caldaie Tipo B). Le aperture di ventilazione garantiscono il corretto afflusso d’aria – e d’ossigeno – nell’ambiente e, per questo motivo, non devono mai essere ostruite;
– il controllo del buon tiraggio dei camini/canne fumarie cui sono collegati agli apparecchi, necessario per evacuare i fumi in atmosfera;
– la manutenzione periodica degli apparecchi, ovvero la pulizia del/i bruciatore/i e la verifica dei dispositivi di sicurezza.
N.B. In Italia, per legge, gli impianti termici devono essere installati e manutenuti da professionisti abilitati ai sensi del D.M. 37/08; rivolgiti, pertanto, al tuo CAT Immergas per le manutenzioni periodiche.