La Detrazione 36% IRPEF (resa permanente dal 2012 per effetto della Legge 214/11) sulle spese per i lavori di recupero del patrimonio edilizio può essere richiesta da tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato. In particolare possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese, ovvero:
· il proprietario o il nudo proprietario;
· il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
· chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato;
· i soci di cooperative divise e indivise;
· i soci delle società semplici;
· gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

Ha diritto alla Detrazione 36 % anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese, le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Sono definiti familiari, ai sensi dell’art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado.

La Detrazione 55% – IRPEF o IRES – applicabile alle spese per la riqualificazione energetica degli edifici effettuate entro il 31 dicembre 2012 (per effetto della Legge 214/11), può essere richiesta da:
· persone fisiche, enti e soggetti, non titolari di reddito d’impresa, di cui all’art. 5 del D.P.R. 917/86 (Testo Unico delle imposte sui redditi);
· soggetti titolari di reddito d’impresa
che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti, posseduti o detenuti.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che, analogamente a quanto disposto per la Detrazione 36%:
· possono fruire dell’agevolazione i proprietari, i nudi proprietari, gli usufruttuari o coloro che abbiano la disponibilità del bene in base ad un contratto di locazione, locazione finanziaria o comodato. In riferimento all’esecuzione di interventi su un’abitazione concessa in locazione dall’usufruttuario – persona fisica – la detrazione spetta sia al nudo proprietario che all’inquilino – persone fisiche – in ragione della quota di spese da ciascuno effettivamente sostenuta;
· il beneficio è esteso, per le persone fisiche, anche ad eventuali familiari conviventi (v. sopra) con il possessore o detentore dell’immobile, nel caso in cui sostengano le spese relative all’intervento di riqualificazione energetica su immobili a destinazione abitativa. La convivenza deve essere stabile e deve sussistere fin dall’inizio dei lavori.