In caso di sostituzione della caldaia è possibile godere di una delle seguenti detrazioni fiscali (non cumulabili per lo stesso intervento):
Detrazione 36% IRPEF (persone fisiche, enti e soggetti, non titolari di reddito d’impresa), per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente – nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare – da ripartire in 10 anni; in questa detrazione ricadono anche gli interventi finalizzati al risparmio energetico.
Per ottenere la Detrazione 36% occorre installare una caldaia ad “alto rendimento” (che, in condizioni di regime, presenta un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%); anche le apparecchiature di regolazione automatica della temperatura dell’aria all’interno delle singole unità immobiliari o dei singoli ambienti, purché, in quest’ultimo caso, applicati almeno al 70% degli ambienti costituenti l’unità immobiliare, possono beneficiare della detrazione.
N.B. Tutte le caldaie presenti nella Gamma Immergas 2012 sono ad “alto rendimento” (rendimento non inferiore al 90%)!
OPPURE
Detrazione 55% IRPEF (persone fisiche, etc.) o IRES (se soggetti titolari di reddito d’impresa), fino al 31/12/2012; questa detrazione è prevista per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti – con limiti di detrazione pari a 30.000 euro, per caldaie e pompe di calore – da ripartire in 10 anni.
Per ottenere la Detrazione 55% occorre installare:
– una caldaia a condensazione, ad aria o ad acqua, con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, ≥ 93 + 2 log Pn;
– ove tecnicamente compatibile, valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45 °C.
N.B. Le caldaie a condensazione Immergas, presenti nella Gamma 2012, possono fruire della Detrazione 55%.
Agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata e relative pertinenze, oltre alla Detrazione IRPEF (36 o 55%) è possibile applicare anche l’IVA al 10%.
L’art. 7, comma 1, lettera b) della Legge 448/01 e successive modificazioni, infatti, agevola le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto, prestazione d’opera, fornitura con posa in opera o di altri accordi negoziali, comprensive dei beni finiti – ma con limitazioni per i “beni significativi” come le caldaie, alle quali l’IVA agevolata si applica SOLO fino alla concorrenza della differenza tra valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi – e delle materie prime e semilavorate.
ATTENZIONE: l’aliquota del 10% di cui sopra non è applicabile ai beni da impiegare per l’intervento di manutenzione, se questi vengono forniti da un soggetto diverso da quello che esegue la prestazione (installatore abilitato), oppure acquistati direttamente dal committente dei lavori.
In aggiunta alle agevolazioni statali di cui sopra, occorre poi ricordare i Bandi regionali, provinciali o comunali che – saltuariamente – vengono emanati in varie zone d’Italia.
Tali Bandi prevedono, solitamente, l’assegnazione di contributi in conto capitale a cittadini e/o imprese che, avendo fatto domanda ed essendo rientrati in graduatoria, realizzano – ad esempio – interventi di sostituzione dei vecchi generatori di calore con modelli a più alta efficienza energetica.