Per rispondere occorre innanzitutto distinguere tra “pulizia” e “prova fumi”.

Per pulizia si intende il controllo e manutenzione dell’impianto termico/caldaia; le modalità e le periodicità della “pulizia” sono fissate, nell’ordine, da:

  • Impresa installatrice,
  • Fabbricante degli apparecchi/componenti dell’impianto termico (per es. caldaia),
  • Norme UNI e CEI.

Per le caldaie Immergas, come indicato sui Libretti istruzioni – nella sezione: “Per il Tecnico” – la manutenzione periodica (“pulizia”) deve essere effettuata almeno una volta l’anno.La manutenzione periodica consente di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche dell’apparecchio, sia in termini di sicurezza che di risparmio energetico.

Per prova fumi si intende il controllo dell’efficienza energetica della caldaia e serve appunto per verificarne il rendimento (ma con la “prova fumi” si possono evidenziare anche anomalie, nel funzionamento del sistema fumario, che possono risultare pericolose).
Sempre secondo la legge nazionale, i controlli di efficienza energetica (comprensivi di “prova fumi” ed elencati negli allegati Allegato F e Allegato G al D.Lgs. 192/05 e successive modifiche), da non confondere con la suddetta manutenzione, devono essere effettuati almeno con cadenze di seguito indicate:

  • ogni 4 anni, per caldaie a camera aperta (Tipo B) installate all’esterno, e caldaie a camera stagna (Tipo C) con potenza inferiore a 35 kW;
  • ogni 2 anni, per caldaie a camera aperta (Tipo B) con potenza inferiore a 35 kW, installate all’interno, nonché per caldaie sotto i 35 kW installate da più di 8 anni;
  • ogni anno, per caldaie/impianti aventi potenza compresa fra 35 kW e 350 kW;
  • ogni 6 mesi, per caldaie/impianti aventi potenza superiore a 350 kW.

Importante: da anni i Comuni con più di 40.000 abitanti, e le Province per le restanti parti del territorio (o altri Organismi appositamente designati), sono tenuti ad effettuare gli accertamenti e le ispezioni necessarie per verificare l’osservanza delle norme relative al risparmio energetico nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici.
Questi “Enti di controllo” sono anche tenuti ad informare la popolazione interessata riguardo al sistema di controlli adottato nel proprio territorio (con indicazione dell’eventuale periodicità prevista, a livello locale, per l’autocertificazione degli impianti e relativo pagamento del “bollino”).
I manutentori abilitati sono parte attiva del sistema di controlli, dato che gli Enti preposti chiedono la loro collaborazione per il rilascio del bollino e l’invio dei rapporti di controllo (v. allegati F e G al D.Lgs. 192/05).

N.B. In Lombardia, ad esempio, secondo la legge regionale le manutenzioni periodiche (pulizia) devono essere effettuate conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante, mentre i controlli di efficienza energetica (prova fumi), devono essere effettuati almeno con cadenza biennale per generatori a gas di portata termica inferiore a 35 kW.

Chiedi al tuo CAT Immergas di fiducia quali sono le disposizioni in vigore nel tuo Comune o Provincia!