La “riforma del condominio”, introdotta dalla Legge n. 220/12, è entrata in vigore il 18 giugno 2013.

Tra le novità più importanti, si segnalano le facilitazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, sia a servizio dell’intero condominio che delle singole unità immobiliari:

  • il singolo condomino può distaccarsi dall’impianto di riscaldamento/condizionamento centralizzato, ma solo se – dal suo distacco – non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. Il condomino, dopo il distacco, deve comunque concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma;
  • è prevista la possibilità di installare impianti alimentati da Fonti Energetiche Rinnovabili, ad esempio i pannelli solari termici o fotovoltaici, ad uso esclusivo su lastrici/tetti comuni;
  • per innovazioni di particolare interesse sociale – quali ad esempio: sicurezza, salubrità, barriere architettoniche, contenimento del consumo energetico, impianti ad energie rinnovabili, parcheggi, impianti di ricezione radiotelevisivi e telematici centralizzati – basta la maggioranza degli intervenuti e 1/2 del valore dell’intero edificio. Per le innovazioni ordinarie, invece, è richiesto il voto della maggioranza degli intervenuti per almeno 2/3 del valore dell’intero edificio.


N.B. Restano vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.

Ricordiamo, inoltre, che con l’entrata in vigore delle modifiche previste dalla “riforma”:

  • la nomina dell’amministratore è obbligatoria con più di 8 condomini anziché i 4 previsti dal testo originale;
  • il cambio della destinazione d’uso delle parti comuni è ammesso col voto dei 4/5 dei partecipanti e 4/5 del valore dell’intero edificio;
  • per effettuare interventi su parti di proprietà – o su parti comuni attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale – dev’essere data preventiva comunicazione all’amministratore (che riferirà all’assemblea);
  • sono ricompresi nelle parti comuni anche gli impianti di ricezione radiotelevisivi, di flussi telematici ed i sottotetti con caratteristiche strutturali e funzionali comuni. La divisione delle parti comuni può avvenire solo con il consenso unanime di tutti i partecipanti al condominio;
  • la rettifica o modifica delle tabelle millesimali dev’essere approvata all’unanimità;
  • l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dev’essere approvata con la maggioranza degli intervenuti e 1/2 del valore dell’intero edificio.
  • i regolamenti condominiali non possono vietare la detenzione degli animali domestici.