La Legge n. 220/12 ha previsto una serie di modifiche alla parte del Codice Civile riguardante la “disciplina del condominio negli edifici”; le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 18 giugno 2013.
Secondo le nuove disposizioni (che tengono conto delle sentenze emanate negli ultimi anni), i regolamenti di condominio NON possono vietare la detenzione degli animali domestici. La previsione è stata inserita in ragione del principio di non poter limitare al residente la possibilità conferita al residente di disporre della propria abitazione come meglio ritiene opportuno.
La Commissione Giustizia ha, però, sottolineato come il suddetto divieto non riguarda i regolamenti cosiddetti ‘contrattuali’ che sono approvati da tutti i condomini con l’adesione al regolamento formulato dal costruttore prima della costituzione del condominio, ovvero con una deliberazione assembleare unanime, perché la disposizione è collocata all’interno dell’articolo che disciplina il regolamento condominiale (in questi casi, ovviamente, i regolamenti potranno essere modificati se i condomini saranno favorevoli all’aggiornamento).
Ovviamente restano tutte le forme di tutela civile e penale che l’ordinamento già prevede a favore dei terzi che concretamente subiscano un danno dall’animale (ad esempio inquinamento acustico, problemi igienico-sanitari certificati).
Negli spazi comuni, pertanto, è opportuno l’utilizzo del guinzaglio e, dove previsto a norma di legge, anche della museruola … senza dimenticare paletta e sacchetto per eliminare eventuali “regalini” dei nostri amici a 4 zampe!